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Per Aspera ad Veritatem N.17 maggio-agosto 2000
Numero speciale
dedicato all'Unità d'Italia
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Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla Convenzione sulla diversità biologica (stralcio)


Articolo 1
Obiettivi
In conformità con l'approccio precauzionale contenuto nel 15° principio della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo, l'obiettivo di questo Protocollo è di contribuire ad assicurare un livello di protezione adeguata nel campo dei trasferimenti, della gestione e dell'uso di organismi viventi modificati risultanti dalla moderna biotecnologia che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto anche dei rischi per la salute dell'uomo e riguardando specificatamente i movimenti transfrontalieri.

Articolo 2
Disposizioni generali
Ognuna delle Parti deve adottare le debite misure legali ed amministrative necessarie all'attuazione degli obblighi assunti nel protocollo.
Le Parti devono garantire che lo sviluppo, la gestione, il trasporto, l'uso, il trasferimento e la consegna di qualsiasi organismo vivente modificato, siano attuati in modo da impedire o ridurre i rischi di diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.
Nessun articolo di questo protocollo deve interferire sulla sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali come sancito dal diritto internazionale, sui diritti sovrani e sulla loro giurisdizione su determinate zone economiche esclusive e piattaforme continentali, nonché sull'esercizio di navi e aerei di tutti gli Stati dei diritti di navigazione e della libertà come previsto dal diritto internazionale e riflesso dagli strumenti disponibili a livello internazionale.
Nessun articolo di questo protocollo deve essere interpretato come limitante nei confronti del diritto di una delle Parti ad intraprendere un'azione più protettiva in merito alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica di quanto stabilito da questo protocollo, stabilito che tale azione sia conforme all'obiettivo e alle disposizioni di questo protocollo e con gli altri obblighi della Parte ai sensi del diritto internazionale.
Le Parti sono esortate a tenere conto, come esperienza, degli strumenti e del lavoro svolto nei forum internazionali competenti nel settori di rischio per la salute umana.

(...)

Articolo 4
Attribuzioni e competenze
Questo protocollo viene applicato al movimento transfrontaliero, al transito, alla gestione e all'uso di tutti gli organismi viventi modificati che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto dei rischi per la salute umana. Questo protocollo non viene applicato al movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati che sono utilizzati a scopo farmaceutico e sono sottoposti ad altro genere di accordi internazionali.

(...)

Articolo 14
Accordi bilaterali, regionali e multilaterali
Le Parti possono aderire ad accordi bilaterali, regionali e multilaterali relativi a movimenti transfrontalieri intenzionali di organismi viventi modificati, in conformità con gli accordi di questo protocollo ed a patto che essi non garantiscano un livello di tutela inferiore di quello previsto dal protocollo.
Le Parti devono rendere noto, tramite la Biosafety-Clearing House (Commissione per lo Smistamento delle Informazioni), di qualsiasi accordo bilaterale, regionale e multilaterale al quale hanno aderito prima o dopo l'entrata in vigore di questo protocollo.
Le disposizioni di questo protocollo non riguardano i movimenti transfrontalieri intenzionali che si svolgono a seguito di tali accordi come le stesse Parti che hanno aderito ad essi.
Le Parti possono stabilire che le loro normative nazionali siano applicate ad alcune importazioni specifiche e comunicare questa decisione alla Biosafety-Clearing House.

(...)

Articolo 17
Movimenti transfrontalieri preterintenzionali e misure di emergenza
Le Parti devono adottare le misure adeguate per notificare agli Stati interessati o che potrebbero essere interessati, alla Biosafety Clearing-House e, qualora necessario, ai pertinenti organismi internazionali, il verificarsi, entro la loro giurisdizione, di un'evenienza che conduca o, possa condurre, ad un movimento transfrontaliero preterintenzionale di un organismo vivente modificato che probabilmente avrà ripercussioni negative sulla conservazione o sull'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana in quei determinati Stati. La notifica deve essere effettuata non appena il Paese ne viene a conoscenza.
Le Parti devono, non oltre la data dell'entrata in vigore di questo protocollo, comunicare alla Biosafety-Clearing House i dettagli di interesse relativi ai loro punti di contatto al fine di ricevere le notifiche ai sensi di questo articolo.

(...)

Articolo 19
Autorità competenti e punti di riferimento nazionali
Le Parti devono designare un punto di riferimento nazionale responsabile dei rapporti con il Segretariato. Inoltre, devono designare una o più autorità nazionali competenti, incaricate delle funzioni amministrative richieste da questo protocollo e autorizzate ad agire a suo nome per quanto riguarda di tali funzioni. Le Parti possono designare un singolo organismo che sia in grado di adempiere a entrambe queste funzioni.

Articolo 20
Scambio informativo e Biosafety Clearing-House
(organismo preposto allo smistamento delle informazioni)
Questo protocollo sancisce l'istituzione di una Biosafety-Clearing House nell'ambito di un sistema di smistamento delle informazioni ai sensi dell'art. 18, par. 3, della Convenzione, al fine di:
(a) agevolare lo scambio di informazioni a carattere scientifico, tecnico, ambientale e legale, nonché di esperienze in materia di organismi viventi modificati;
(b) assistere le Parti nell'attuazione del protocollo, tenendo conto delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, in particolare i meno sviluppati e le isole, i Paesi con economia in transizione, nonché i paesi che sono centri di origine e centri di diversità genetica.
La Biosafety Clearing-House deve essere utilizzata quale mezzo attraverso cui rendere disponibili le informazioni ai fini del paragrafo 1 di cui sopra. Deve offrire la possibilità di accedere ad informazioni rese disponibili dalle Parti interessate all'attuazione del protocollo. Deve fornire accesso, se possibile, ad altri sistemi internazionali per lo scambio informativo sulla biosicurezza.
Senza pregiudicare la tutela delle informazioni riservate, le Parti devono rendere disponibile alla Biosafety Clearing-House qualsiasi informazione che ai sensi di questo protocollo deve essere notificata a questo organismo; e:
(a) qualsiasi legislazione, regolamento o lineaguida esistente per l'attuazione di questo protocollo, nonché informazioni richieste dalle Parti per la procedura preventiva di accordo informato;
(b) qualsiasi accordo o disposizione bilaterale, regionale e multilaterale;
(c) sintesi delle sue valutazioni del rischio o riesami ambientali di organismi viventi modificati generati dal suo processo regolatorio e effettuati ai sensi dell'art. 15, incluso, qualora necessario, informazioni di interesse relative ai prodotti al riguardo, vale a dire, materiali elaborati derivanti da organismi viventi modificati, contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico riproducibile ottenuto per mezzo dell'uso di biotecnologia moderna;
(d) le sue decisioni finali in merito all'importazione o alla consegna di organismi viventi modificati; e
(e) i rapporti che le vengono presentati ai sensi dell'art. 33, inclusi quelli sull'attuazione della procedura preventiva di accordo informato.
Le modalità operative della Biosafety Clearing-House, inclusi i rapporti sulle sue attività, devono essere stabilite ed adottate dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti che hanno aderito a questo protocollo e, successivamente, monitorate.

(...)

Articolo 22
Sviluppo delle capacità
Le Parti collaborano allo sviluppo e/o rafforzamento delle risorse umane e delle funzioni istituzionali nel campo della biosicurezza, includendo la biotecnologia fino al punto in cui è necessario per la biosicurezza, al fine dell'effettiva attuazione di questo protocollo, nei Paesi in via di sviluppo, in particolari i meno sviluppati e le isole minori, e nei Paesi con economie in transizione, anche attraverso le istituzioni esistenti a livello globale, regionale, subregionale e nazionale, nonché favorendo il coinvolgimento del settore privato.
Al fine dell'attuazione del paragrafo di cui sopra, per quanto riguarda la cooperazione, vanno tenute in grande considerazione nello sviluppo delle capacità nella biosicurezza le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, in particolare i più arretrati e le isole minori con economie sottosviluppate, per le risorse finanziarie e l'accesso e il trasferimento di tecnologia e know-how in conformità con le relative disposizioni della Convenzione.
La cooperazione nell'ambito dello sviluppo delle capacità, variando a seconda delle differenti situazioni, possibilità ed esigenze di ogni Paese, deve includere addestramento tecnico e scientifico a gestire in modo adeguato e sicuro la biotecnologia, l'uso della valutazione e della gestione del rischio in materia di biosicurezza, nonché il potenziamento delle capacità istituzionali e tecnologiche in questo stesso ambito. Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità nella biosicurezza vanno tenute in considerazione anche le esigenze dei Paesi con economie in transizione.

(...)

Articolo 25
Movimenti transfrontalieri illegali
Ogni Paese deve adottare adeguate misure interne, ai fini dell'attuazione di questo Protocollo, che siano dirette ad impedire e, qualora necessario, a penalizzare i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati effettuati contravvenendo la legislazione interna. Tali movimenti vanno considerati illegali. In tal caso, il Paese interessato può richiedere al Paese di origine di predisporre, a sue spese, la distruzione o il rimpatrio degli organismi viventi modificati.

Ogni Paese è tenuto a comunicare alla Biosafety Clearing-House le informazioni concernenti i casi di movimenti transfrontalieri illegali che lo riguardano.

Articolo 26
Considerazioni di carattere socio-economico
Le Parti, nell'adottare una decisione su di un'importazione ai sensi di questo protocollo o secondo le loro misure nazionali attuative dello stesso, devono tenere conto, conformemente ai loro regolamenti interni, delle considerazioni socio-economiche derivanti dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare per quanto riguarda il valore della diversità biologica per le comunità indigene e locali.

Articolo 27
Responsabilità e risarcimenti
La Conferenza dei Paesi firmatari che svolge la funzione di riunione dei Paesi aderenti a questo protocollo, in questo suo primo incontro, deve adottare un procedimento che garantisca una adeguata elaborazione delle norme e delle procedure internazionali nel settore della responsabilità e del risarcimento dei danni risultanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, analizzando e considerando i processi in corso nel diritto internazionale in merito a tali temi, e favorendo il completamento di tale processo entro quattro anni.

(*) Il Protocollo è pubblicato in stralcio. Traduzione a cura della Redazione. Il testo integrale in lingua inglese è reperibile all'indirizzo Internet: "www.europalex.kataweb.it/DossierView/0,1618,2012|329,00.html"